Premessa: se si parla di materia legale è giusto far parlare chi conosce la materia legale. Questo articolo quindi è stato commissionato ad una avvocata di professione: Claudia Cimato. E lei è l’autrice.
A lei ho chiesto di spiegarci come funziona la legge in materia di “dormire in van o in auto” regione per regione. Per cercare di avere e darvi delle risposte più complete possibili…
Indice degli argomenti
Si può trascorrere la notte nel proprio furgone, nel proprio van o nella propria auto in strada in Italia?
Avv. Claudia Cimato
Quando dormire in un veicolo è reato? La legge lo vieta?
Non vi è alcuna normativa che vieta di dormire in un mezzo di trasporto.
Ciò significa che è legale dormire in un furgone, in macchina o in qualsiasi altro mezzo del genere.
Tuttavia dormire in auto o in un van potrebbe diventare un problema in presenza di un espresso divieto sancito dalla normativa locale.
Ciò significa che non si può pernottare quando esistono leggi regionali o ordinanze comunali che vietano tale condotta.
Dunque, è necessario accertarsi che il Comune ove ti trovi non vieti tale comportamento, in special modo nelle ore notturne.
Si può camperizzare un van o un’auto? E’ legale o no?
Chi intende utilizzare un veicolo modificato (camperizzato) deve sapere che dette modifiche sono possibili a patto che le strutture che si intendono aggiungere siano amovibili, cioè non definitive.
Qualsiasi modifica che altera le caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo così come è stato omologato è vietata.
Quindi la camperizzazione dell’auto deve essere provvisoria, e rimovibile in qualsiasi momento.
Diversamente è obbligatorio far omologare il veicolo, previo nulla osta e collaudo della casa produttrice, con visita e prova presso l’ufficio della Motorizzazione Civile.
Quando non si può dormire in van o furgone? E cosa si rischia?
Naturalmente non si può dormire in un veicolo se è parcheggiato in un luogo non adibito alla sosta.
In ogni caso, se si volesse trascorrere la notte in furgone nonostante un divieto comunale, si incorrerebbe soltanto nel pagamento di una sanzione amministrativa.
Si badi bene: se oltre a comminare una multa, le autorità locali intimano al trasgressore di non farsi più trovare a dormire nel furgone ciò comporta che la inosservanza determina, secondo quanto previsto dal Codice Penale, l’arresto fino a tre mesi o ulteriore ammenda fino a duecentosei euro.
L’articolo 185 del Codice della Strada stabilisce: “La sosta delle autocaravan (ben possiamo intendere auto, van e furgoni), dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo”.
“Chiunque viola le disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da 250€ a 500€)”.
Questo vuol dire che se non si usano cunei, non si emettono deflussi diversi da quelli del motore ecc. non si può configurare il campeggio.
Ma andiamo a vedere regione per regione.
Piemonte
L’Art.10 delal L.R. 5 del 2019 prevede che:
<<1. Non è consentito il soggiorno con allestimenti o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle aree individuate, fatta eccezione per:
a) gli spazi all’aperto destinati alla sosta di campeggiatori all’interno delle strutture ricettive agrituristiche ai sensi della normativa regionale vigente in materia;
b) le aree per il turismo itinerante a favore dei mezzi ricreazionali individuati dal d.lgs. 285/1992 e dal relativo regolamento di attuazione;
c) le aree e gli spazi privati offerti in modalità garden sharing, previo consenso del proprietario.
2. Non è ammesso in nessuna forma il campeggio libero, fatta salva la sosta dei veicoli ricreazionali nel rispetto dell’ articolo 185 C.S.
2 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono le quarantotto ore, di singoli mezzi o allestimenti mobili di pernottamento in località in cui non siano disponibili posti in complessi ricettivi all’aperto o aree di sosta autorizzate.>>
In Piemonte, quindi, è possibile sostare per un massimo di 48 ore nella stessa località, a condizione che non siano già presenti aree designate per il campeggio autorizzato. Tuttavia, per evitare problemi e garantire la corretta gestione delle attività di campeggio libero, è necessario inviare una comunicazione preventiva al Sindaco del Comune interessato. Questa comunicazione deve essere inviata almeno 24 ore prima della sosta e deve includere informazioni importanti come il periodo in cui si intende sostare, il numero di partecipanti, la zona specifica e il tipo di allestimento.
Trentino – Alto Adige
In questa regione, generalmente la sosta per il pernotto è vietata vicino ad agriturismi, alberghi e strutture ricettive che ospitano i turisti.
Vi sono, tuttavia, due eccezioni. La prima possibilità è quella del bivacco, che è consentito per un massimo di 24 ore, quindi si può sostare con il proprio van. La seconda possibilità l’ospitalità occasionale e gratuita, concessa dal proprietario o dal possessore dell’area posta in stretta vicinanza alla sua casa. In queste circostanze, la sosta può essere ammessa, ma è comunque fondamentale rispettare le norme locali e l’ambiente circostante.
Valle d’Aosta
In Valle d’Aosta la sosta è limitata al periodo dal tramonto all’alba.
In talune località come ad esempio ad Entreves-Val Ferret vige il divieto di sosta notturno in tutta la valle (dalle 23.00 alle 8.00),comprese le aree di parcheggio.
E’ importante, in ogni caso, prestare attenzione a rispettare le norme locali e le indicazioni specifiche in modo da contribuire alla conservazione del patrimonio naturale della Valle d’Aosta e alla protezione delle sue bellezze alpine.
Veneto
In Veneto, è importante essere consapevoli delle normative. Infatti la regione prevede un divieto assoluto di sosta al di fuori delle aree attrezzate appositamente previste. Questo significa che per poter sostare, è necessario cercare e utilizzare le zone designate per l’attività. (Legge Regionale n. 40 del 1984).
Lombardia
In Lombardia, oltre alla normativa nazionale, vi è una regolamentazione che riguarda il campeggio libero e/o temporaneo di associazioni a scopo educativo o didattico. (Legge Regionale n. 15 del 2007)
Nulla viene disciplinato per la sosta o il bivacco di privati.
Tutto viene lasciato alla discrezione dei singoli comuni. Ciò significa che spetta a ciascun comune decidere se autorizzare o vietare il campeggio libero sul proprio territorio. Questa situazione può creare incertezza e discrezionalità nella gestione delle politiche riguardanti il campeggio, ma offre anche la possibilità di avere regolamentazioni adattate alle specificità di ciascun territorio.
Emilia-Romagna
Nell’Emilia Romagna è vietato il soggiorno con mezzi mobili di pernottamento o tende al di fuori delle strutture ricettive. Unica eccezione è la sosta occasionale in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici previa autorizzazione parte del proprietario. Questa legge vieta il campeggio libero al di fuori delle aree appositamente attrezzate. Altra possibilità favorisce le associazioni senza fine di lucro e organizzazioni culturali che possono essere autorizzate dai singoli Comuni per una durata massima di 15 giorni in determinate aree, previa richiesta e ottenimento di un’autorizzazione specifica.
Friuli – Venezia Giulia
In Friuli Venezia Giulia, la sosta, il bivacco ecc al di fuori delle aree apposite è vietato. Pertanto prima di partire e/o sostare è consigliabile contattare gli enti locali peer capire se ci siano delle deroghe.
Liguria
Qui la Legge Regionale n. 2 del 07.02.2008 disciplina i bivacchi nelle Alpi liguri devono essere effettuati esclusivamente nei luoghi appositamente designati. Anche in questa regione, quindi, è consigliabile, una volta individuata la zona, contattare il Comune e accertarsi delle relative disposizioni locali.
Toscana
In Toscana, non esistono normative specifiche riguardo alla sosta al di fuori delle aree appositamente attrezzate e/o autorizzate.
Ciò può comportare interpretazioni diverse da parte delle amministrazioni locali, rendendo fondamentale chiedere informazioni e autorizzazioni ai Comuni in cui si intende soggiornare.
Umbria
L’articolo 37 della legge regionale n. 13 del 2013 stabilisce che i Comuni possono autorizzare il soggiorno/ la sosta temporanea (fino a 48 ore) di van e veicoli simili anche se in zona sono già presenti strutture ricettive. La sosta non si deve prolungare oltre le 24 ore.
Necessario, quindi rivolgersi a loro per l’autorizzazione alla sosta temporanea. Stessa regola vale per gli Enti Parco. Infatti ciascun Ente detiene un proprio regolamento che prevede la compilazione di specifici moduli al fine di ottenere un’autorizzazione ufficiale.
Molise
La legge regionale n. 5 del 2001 art. 11 permette gli insediamenti occasionali di mezzi di soggiorno mobile per la durata di giorni 10. Ricordiamo sempre di contattare gli Enti locali per non avere sgradite sorprese.
Marche
Nelle Marche la L. n..9 del 2016 prevede la possibilità di sostare per non più di 24 ore se si è ottenuta l’autorizzazione del Comune. Si consiglia di inviare una comunicazione al Sindaco del Comune in cui si intende pernottare.
Lazio
La Regione Lazio lascia alle autorità locali la facoltà di decidere se autorizzare o meno la sosta in determinate zone per un periodo di tempo non superiore a 15 giorni.
Abruzzo
Qui vige la Legge Regionale n. 16 del 2003. La sosta è consentita solo in apposite aree di sosta, individuate di volta in volta dai singoli Comuni. La sosta in queste aree in ogni caso non può superare i cinque giorni di permanenza.
Puglia
Qui, al di fuori del classico campeggio, gli altri tipi di sosta devono essere autorizzati dalle autorità locali. Per quanto riguarda roulotte, camper e simili il campeggio è autorizzato solo in apposite aree demaniali (Legge Regionale n. 11 del 1999, artt. 20-23).
Basilicata
In Basilicata non vi sono specifiche restrizioni. Naturalmente vigono le norme nazionali e in ogni caso è necessario richiedere autorizzazione al Comune in cui si intende soggiornare.
Calabria
In Calabria, esiste una disciplina che riguarda soprattutto il campeggio mobile organizzato da associazioni senza scopo di lucro, come stabilito dalla Legge Regionale n. 28 del 1986 all’Art. 15. Nulla di specifico viene invece detto sulla sosta libera. In questo caso è consigliabile ottenere l’autorizzazione dalle autorità locali rivolgendosi agli uffici comunali.
Campania
Anche qui, oltre alle specifiche normative per il campeggio organizzato non esiste una vera e propria regolamentazione per la sosta in auto o van.
La legge regionale n. 5 del 2001 lascia alla discrezione delle autorità locali e dei singoli comuni l’eventuale rilascio di apposita autorizzazione.
Sardegna
In Sardegna partendo dal presupposto che è vietato il campeggio libero vige, vien da sé che l’unico modo per sostare con van e simili è usufruire delle strutture autorizzate o delle aree designate a tale scopo.
Sicilia
In Sicilia vige la Legge Regionale n. 14/1982, la Legge Regionale n. 10/2005 seguita da una Ordinanza Regionale del 13.06.2014 secondo cui la sosta (compresa quella notturna) è consentita per un massimo di 24 ore. Qui è stata istituita la Carta dei diritti del turista, che fornisce informazioni più dettagliate per il turismo itinerante. È sempre consigliabile verificare le disposizioni specifiche dei comuni in cui si desidera sostare per non incappare in ulteriori restrizioni o regolamenti locali da rispettare.
ABOUT CLAUDIA CIMATO
“Avvocato civilista, laureata alla Federico II di Napoli, innamorata della vita, di mia figlia e del mio lavoro. Lettrice bulimica e appassionata di viaggi, sono sempre di corsa tra Tribunale-uffici-studio-casa seguendo istinto, desideri ed i valori in cui credo… Su tacco 12 of course”.
Se volete contattarla questa è la mail a cui potete scriverle:
claudiacimato@gmail.com
Lascia un commento