Legge sul campeggio libero in Italia: regolamenti, normative e divieti
di Claudia Cimato (avvocato)
Purtroppo in Italia non esiste una norma generale che regolamenti il campeggio libero.
Vi sono, tuttavia, regolamenti ad hoc di singole regioni, zone e/o parchi che stabiliscono se e come ci si può fermare in tenda.
Negli ultimi decenni la regolamentazione del settore turismo è stata trasferita alle Regioni – Province – Comuni, facendo sì che le singole amministrazioni modulino e stabiliscano norme al riguardo (D. Lgs. 31/3/1998 n. 112). Questo non aiuta perché non tutte le Regioni e/ Amministrazioni locali hanno regolamentato il campeggio libero.
DA SAPERE: NORME GENERALI IMPORTANTI!
Laddove non è approvata una esplicita normativa dagli Enti Locali, resa nota da cartellonistica ben visibile, il campeggio libero é ancora permesso e possibile.
Per campeggio si intende il montaggio di strutture tendate, mantenute stabili oltre le 48 ore o comunque nelle ore diurne.
ANCHE DOVE ESPLICITAMENTE VIETATO, QUINDI, IL BIVACCO NOTTURNO DAL TRAMONTO ALL’ALBA, CON O SENZA TENDA, RESTA LECITO.
Molti comuni, nel loro regolamento, specificano che il campeggio o bivacco sono possibili previa richiesta o semplice notifica all’Ufficio del Sindaco, mentre molti parchi naturali chiariscono che è possibile il pernotto all’aperto, ad esclusione delle zone di tutela speciale, sottoposte a restrizioni di accesso.
In tutti i terreni privati, inoltre, ottenuta ovviamente l’autorizzazione dal proprietario, la sistemazione di tende e simili strutture è lecita, per tutto il tempo che si desidera.
(Se vi interessa il campeggio libero, date una lettura anche a questo post: “Campeggio libero in Italia: come, dove e perché”).
Ecco nel dettaglio cosa prevedono le leggi di alcune Regioni.
PIEMONTE
La Legge Regionale n. 54 del 1979 all’art. 16 per quanto riguarda il campeggio libero prevede: <<Le disposizioni della presente legge non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono comunque le 48 ore, di singole tende o di altri mezzi di soggiorno mobili singoli, in località in cui non siano disponibili posti in campeggio autorizzato.
Campeggi mobili organizzati da enti ed associazioni senza fine di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi, della durata massima di 60 giorni sono consentiti solamente in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute. Ai sensi dell’art. 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, il Sindaco concede le necessarie autorizzazioni per i campeggi mobili organizzati di cui al presente comma.
Campeggi fissi, organizzati dai soggetti di cui al comma 2, che utilizzano strutture mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni, sono consentiti su aree specificamente attrezzate ovvero disponibili al campeggio libero. Per lo svolgimento di tali campeggi, gli enti e le associazioni presentano al comune una dichiarazione di inizio attività.
Campeggi itineranti che prevedono, di massima, spostamenti quotidiani e periodi di sosta nella medesima località non superiori alle quarantotto ore, sono consentiti, anche in assenza di autocertificazione, a seguito di una comunicazione da inviarsi con un anticipo di ventiquattro ore al Sindaco del comune interessato.
In deroga alle norme di cui alla presente legge é consentito l’insediamento di un massimo di 3 tende o caravan presso aziende agricole che forniscano i servizi essenziali, dandone semplice comunicazione al Comune. Il Comune può, in relazione ad esigenze locali, autorizzare l’elevazione del numero di tende o caravan ad un massimo di 10 richiedendo in tal caso che vengano assicurati l’approvvigionamento idrico e i servizi igienici e lo smaltimento dei rifiuti.
Le prescrizioni della presente legge non si applicano per gli allestimenti ricettivi all’aperto che non presentino le caratteristiche di pubblico esercizio, dovendosi tali allestimenti assoggettare alla normativa vigente in materia edilizio-residenziale.
Il Comune può emanare, in relazione ad esigenze locali, disposizioni che pongano ulteriori limitazioni rispetto a quelle previste dalla presente legge o che vietino le forme di insediamento previste dall’art. 2 ultimo comma e dal presente articolo.
Il Comune o altro Ente Pubblico possono, in deroga alle norme di cui alla l.r.54/79 e s.m.i., provvedere ad attrezzare stabilmente aree con un minimo di 10 ed un massimo di 30 piazzole, assicurando i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti: tali aree vengono denominate “mini-aree di sosta” e contrassegnate con 1 stella.>>
VENETO
la Legge Regionale n. 40 del 1984 all’art. 12 prevede il divieto assoluto di campeggio al di fuori delle aree attrezzate.
EMILIA ROMAGNA
La legge Regionale n. 16 del 2014 All’ Art. 41 prevede il divieto di campeggio libero.
<<Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 4 del 2009, da quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) e dalla normativa statale in materia. È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un’unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso.
Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell’ambiente. L’autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l’autorizzazione allegano alla domanda un’apposita polizza assicurativa. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’interessato, l’autorizzazione si considera rilasciata.>>
UMBRIA
La Regione Umbria prevede una regolamentazione del campeggio libero limitato ai parchi naturali. Ciascun Parco ha proprio regolamento e modulistica per richiedere l’autorizzazione alla sosta temporanea.
Mentre la Legge regionale n. 13 del 2013 all’Art. 37 regolamenta la sosta temporanea:
<< I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, possono prevedere aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, per ventiquattro ore. La sosta è consentita fino ad un massimo di quarantotto ore in caso di assenza di strutture ricettive all’aria aperta.
Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto dell’ articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e relative norme di attuazione.
I Comuni provvedono alla gestione delle aree attrezzate di sosta temporanea direttamente o mediante apposite convenzioni.>>
ABRUZZO
La Legge Regionale n. 16 del 2003 all’ Art. 8, riguardo ai campeggi temporanei, prevede:
<< Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a disposizione dal Comune o da privati per periodi di sosta di non più di trenta giorni, purchè forniti di mezzi autonomi di pernottamento e le presenze non superino le cento unità giornaliere.
L’autorizzazione viene concessa dal Comune purchè siano assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, comunque, nel rispetto di tutte le altre prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa, volte alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.>>
All’Art. 9, invece, si regolamentano i campeggi liberi e isolati:
<< I Comuni, al fine di tutelare e salvaguardare l’ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, possono individuare apposite “aree di sosta” al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica.
Le aree di cui al comma 1 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il tetto massimo di 25 per una capacità ricettiva massima di cento persone e con la scritta:”Area comunale di sosta campeggistica”.
La sosta in queste aree, che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o transito, non deve superare i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.
Qualora non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonché di sicurezza e di tutela dell’ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi.
I Sindaci emettono apposite ordinanze con l’indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate. Per le aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.>>
PUGLIA
La Legge regionale n. 11 del 1999 agli Artt. 20-21-22-23 disciplina i campeggi naturalistici, i campeggi mobili, i campeggi liberi ed isolati:
<< Nei territori dei parchi e riserve naturali regionali e nelle adiacenti zone di protezione possono essere realizzati campeggi naturalistici, a scopo di studio, su parere favorevole da rilasciarsi nel quadro dei rispettivi piani di riassetto dalle autorità di gestione, che, atal fine, devono emanare apposito regolamento circa i requisiti degli impianti con la prescrizione di eventuali specifiche clausole di salvaguardia secondo le caratteristiche delle zone.
La realizzazione di campeggi naturalistici è riservata ai Comuni, i quali possono affidarne la gestione agli enti turistici territoriali o ad associazioni naturalistiche riconosciute come persone giuridiche e operanti a livello nazionale o regionale.
Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a disposizione dal Comune o da privati, di periodi di sosta per non più di venti giorni, non prorogabili, purchè forniti di mezzi autonomi di pernottamento.
L’autorizzazione viene concessa dal Sindaco purchè siano assicurate le attrezzature indispensabili per Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 18 del 19-2-1999 garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, comunque, l’osservanza di tutte le altre prescrizioni contenute nell’autorizzazione del Sindaco.
Ai fini della salvaguardia dei valori naturali e ambientali, il Sindaco, nel rilasciare l’autorizzazione, deve attenersi a rigorosi criteri di valutazione delle domande e di contenimento delle presenze che, in nessun caso, devono superare le cinquanta unità.
Qualora l’attività campeggistica venga effettuata su terreni di proprietà privata, si deve comunque informare il Sindaco del Comune territorialmente competente e munirsi di certificazione, rilasciata dall’Azienda unità sanitaria locale, attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 27, comma 6.
Il Sindaco, accertata l’esistenza dei requisiti minimi igienico-sanitari, può consentire ai singoli turisti in transito il campeggio libero e isolato su apposite aree comunali demaniali.
Al fine di tutelare e salvaguardare l’ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, per gli insediamenti turistici di cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura non meglio specificata e disciplinata, i Comuni sono obbligati a individuare apposite ‘‘aree di sosta’’, al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica.
Le aree di cui al comma 2 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero massimo di quindici per una capacità ricettiva massima di sessanta persone e con la scritta: ‘‘Area comunale di sosta campeggistica’’.
La sosta nelle aree di cui al comma 2, che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito, non deve superare, i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.
Ove mai nelle aree di cui al comma 2 non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienicosanitario, nonchè di sicurezza e di tutela dell’ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi.
È fatto obbligo ai Sindaci di emettere, entro il 15 aprile di ogni anno, apposite ordinanze con l’indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate.
Copia delle ordinanze di cui al comma 6 deve essere trasmessa all’Assessorato regionale al turismo e all’Azienda di promozione turistica (APT) competente per territorio.
Nelle aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.
La gestione delle aree di sosta può essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.>>
CALABRIA
La Legge Regionale n. 28 del 1986 all’Art. 15 prevede esclusivamente la regolamentazione di campeggi mobili organizzati da associazioni senza scopo di lucro. Nulla di specifico viene detto sul campeggio libero. In considerazione del fatto che per i campeggi mobili è prevista specifica richiesta al Sindaco del Comune in cui si intende temporaneamente soggiornare, si può applicare estensivamente questa regola anche per il campeggio libero.
CAMPANIA
La legge regionale n. 5 del 2001 e le successive modificazioni prevedono quanto segue:
<<Sono strutture ricettive all’aperto i complessi allestiti da associazioni od organismi senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, sociali, religiose, riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati. Tali complessi, costituiti da strutture totalmente amovibili, devono in ogni caso:
a) presentare i requisiti di superficie delle piazzole e di installazioni igienico-sanitarie di uso comune previste nella deliberazione di cui all’articolo 86, comma 2, lettera d), come obbligatorie per i campeggi classificati con 1 stella;
b) assicurare la salvaguardia dell’ambiente, l’igiene e l’incolumità delle persone;
c) avere un responsabile espressamente indicato dall’associazione o dall’organismo interessato, il quale assume gli stessi obblighi previsti per il gestore dall’articolo 45.
Le strutture di cui al presente articolo sono realizzate previa comunicazione all’amministrazione comunale, da inviarsi almeno 30 giorni precedenti l’allestimento delle strutture medesime, e possono essere allestite ed utilizzate per un periodo non superiore a 30 giorni, eccezionalmente prorogabile una sola volta e per un periodo di pari durata. Scaduto il termine, eventualmente prorogato, la struttura e le relative attrezzature sono rimosse.
L’amministrazione comunale può inibire l’allestimento delle strutture con provvedimento motivato da adottarsi entro 20 giorni dalla data della comunicazione prevista al comma 2, qualora accerti l’insussistenza dei presupposti di cui al comma 1.
Le strutture ricettive di cui al presente articolo non sono soggette a classificazione.
Ogni altra forma di sosta di turisti dotati di autonomi mezzi mobili di soggiorno è
disciplinata da regolamenti comunali.>>
SICILIA
La Regione Sicilia ha emanato una propria Legge in materia di turismo all’aria aperta. La legge regionale n. 14 del 13/03/82 (disciplina dei complessi all’aria aperta) e fa esclusivo riferimento alle aree di sosta interne ai campeggi e quindi non vengono considerate le aree di sosta camper come complessi autonomi e a sé stanti. I Comuni, sprovvisti di campeggi, possono consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi della citata legge, e possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle predette aree la permanenza é consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive.
La legge regionale 10/2005 all’art. 13 disciplina il Turismo itinerante e al fine di incentivarlo. La Regione Siciliana ed i Comuni, d’intesa con le amministrazioni locali e le associazioni di camperisti, possono provvedere all’assegnazione di apposite aree da destinare all’accoglienza. Le aree da destinare sono classificate come verde attrezzato. L’Assessorato Regionale per il turismo ha redatto, così come previsto all’ art. 12 della legge regionale 10/2005, la Carta dei diritti del turista, che dà informazioni per quanto riguarda la fruizione dei servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi agli spazi attrezzati per il turismo itinerante.
BASILICATA
In questa regione è previsto il campeggio libero temporaneo purchè si faccia richiesta scritta al Comune in cui si intende soggiornare specificando il periodo, il numero di partecipanti, la zona, il tipo di allestimento (tende ecc.) e la cartografia relativa alla zona in cui si intende bivaccare.
SARDEGNA
Con Ordinanza Regionale del 13/06/2014 la Regione Sardegna ha stabilito all’art. 3 lettera D il divieto di occupazione del suolo per Camper, Caravan e tende al di fuori delle aree appositamente previste e/o i campeggi autorizzati.
VALLE D’AOSTA
Il campeggio libero in Valle d’Aosta è consentito solo al di sopra dei 2.500 metri di altitudine, dal tramonto all’alba.
Il bivacco in tenda è sempre vietato vicino ai rifugi e in tutta l’area protetta del Parco nazionale Gran Paradiso.
Secondo quanto previsto dall’Art. 19 della Legge Regionale n. 8 del 2002 :
<< Possono essere autorizzati, per un periodo massimo di quarantotto ore, gli attendamenti occasionali organizzati da enti o associazioni senza finalità di lucro per la realizzazione degli scopi sociali, in località non servite da complessi ricettivi all’aperto e comunque site a distanza non inferiore a metri 500 dal più vicino complesso attivo.
2. Possono essere altresì autorizzati, per un periodo massimo di sessanta giorni, i campeggi mobili in tenda organizzati, esclusivamente a favore di propri associati, da enti o associazioni senza fini di lucro per la realizzazione degli scopi sociali e siti in aree, pubbliche o private, nelle quali siano assicurati, oltre che un comodo accesso per gli automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienicosanitarie e la salvaguardia della salute pubblica.
3. Il Sindaco autorizza gli attendamenti occasionali e i campeggi mobili di cui ai commi 1 e 2, sentita la struttura regionale competente in materia di vincolo idrogeologico, nonché l’autorità sanitaria locale circa la salubrità dell’area prescelta.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai bivacchi alpinistici in tende, realizzati a quote superiori a metri 2.500 slm. >>
MARCHE
In questa Regione è previsto il bivacco previa richiesta di autorizzazione al Comune in cui si intende soggiornare. (ERRATA CORRIGE) La norma di riferimento è la n. 9 dell’11/7/2006:
<<Chiunque intenda realizzare un bivacco inoltra domanda di nulla osta al Comune, specificando le caratteristiche della struttura. Il Comune rilascia il nulla osta previo accertamento della compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali in vigore, ove adeguati al Piano paesistico ambientale regionale, e, in mancanza di tale adeguamento, con le previsioni indicate nella normativa tecnica di attuazione del Piano paesistico ambientale regionale, nonché con altri eventuali vincoli previsti dalle norme vigenti in materia.>>
LOMBARDIA
Sembra che la Regione Lombardia non abbia statuito nulla sul campeggio libero, nè nel senso di autorizzare nè in senso opposto. La Legge Regionale n. 15 del 2007 regolamenta i bivacchi, previa autorizzazione richiesta al Comune in cui si intende soggiornare.
TOSCANA
Anche qui sembra che nulla di particolare sia stabilito per il campeggio libero. Il T.U. del 23/3/2000 n. 42 richiama talune norme relativamente ai campeggi organizzati. Per il campeggio libero si stabilisce unicamente che “…Non è soggetto alle disposizioni di cui al presente testo unico l’insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile”.
Le norme cui fa riferimento tale articolo a ben vedere riguardano l’organizzazione e l’iter amministrativo per l’apertura di camping organizzati.
LAZIO
La Legge Regionale della Regione Lazio 03 Maggio 1985, n. 59 all’articolo 5 stabilisce: “Il sindaco, accertata l’ esistenza dei requisiti minimi di carattere igienico – sanitario di sicurezza e di tutela dell’ ambiente, puo’ autorizzare al singolo utente il campeggio libero ed isolato su zone determinate e per periodi limitati comunque non superiore ai quindici giorni”.
FRIULI VENEZIA GIULIA
In base a quanto stabilito dalla la rete di tutela regionale per ciascuna area naturale protetta ci sono norme di comportamento che devono essere rispettate. Tali norme non sono tutte uguali e ciascun Parco e/o Riserva stabilisce le attività permesse entro il proprio ambito territoriale. Per quanto concerne il campeggio libero vige il diveto assoluto.
TRENTINO ALTO ADIGE
In questa regione vige il divieto di campeggio in tende o in mezzi mobili di soggiorno al di fuori delle strutture ricettive all’aperto e degli spazi aperti destinati a ospitare i turisti. Vi sono, tuttavia, delle deroghe ed in particolare, è ammesso il campeggio libero nei seguenti casi:
1) laddove si tratti di insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, in zone dove non esistono espliciti divieti da parte delle competenti autorità;
2) nel caso di insediamenti destinati ad ospitalità occasionale e gratuita concessa dal proprietario o dal possessore dell’area posta in stretta vicinanza alla sua casa di abitazione, con i limiti e nel rispetto delle condizioni previsti dal regolamento di esecuzione.
LIGURIA
La Regione Liguria non ha statuito nulla sul campeggio libero, nè nel senso di autorizzare nè in senso opposto. La Legge Regionale 7 FEBBRAIO 2008 N. 2 testo coordinato con l.r. 14/08, l.r. 16/09, L.r. 14/11, L.r. 31/12 e L.r. 4/13 regolamente i bivacchi, in particolare i bivacchi alpini, presso aree appositamente individuate.
Naturalmente ci si domanda, laddove una regolamentazione certa non vi sia, come si possa ovviare senza incorrere in sanzioni pecuniarie.
L’idea potrebbe essere:
1) definire l’area comunale dove ci si vuol fermare;
2) chiedere al Comune l’autorizzazione al campeggio libero;
L’autorizzazione deve essere data con le indicazioni specifiche, che riguardano in genere: eventuali vincoli ambientali; distanza minima dagli specchi d’acqua, permesso o divieto di circolazione di auto o fuoristrada; verifica dell’età e del numero dei “tendisti”; durata massima del campeggio (che prevede comunque montaggio e smontaggio quotidiano della tenda,sera e mattina) eventuali biglietti d’ingresso o costi, nonché l’indicazione delle eventuali sanzioni amministrative.
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CLAUDIA CIMATO
“Avvocato civilista, laureata alla Federico II di Napoli, innamorata della vita, di mia figlia e del mio lavoro. Lettrice bulimica e appassionata di viaggi, sono sempre di corsa tra Tribunale-uffici-studio-casa seguendo istinto, desideri ed i valori in cui credo… Su tacco 12 of course”.
Se volete contattarla questa è la mail a cui potete scriverle:
claudiacimato@gmail.com
Lucia dice
Ciao! Grazie delle informazioni ma per quanto riguarda la Toscana??? Non ci sono leggi?
Simona dice
Ciao Lucia!!!
Hai perfettamente ragione, dimenticanza tutta mia assurda per giunta visto che ci vado appena posso… Presto presto verrà aggiunta! 😉
Ricorda cmq la legge base: il bivacco notturno è legale o meglio non impedito 😉
Marvick dice
Grazie, articolo utilissimo!
Ma siamo sicuri che un comune/regione non possa impedire anche la sosta per una singola notte? Il bivacco notturno resta sempre e comunque lecito? Sarebbe davvero una gran cosa.
Comunque, anch’io aspetto aggiornamenti sulla Toscana (e sull’Elba in particolare).
PS: piccolo refuso, Abruzzo con una B sola.
Simona dice
Ciao!
Guarda non a caso ho chiesto aiuto a un avvocato… Ma tra quello che sapevo io e quello che ha confermato lei, direi che siamo sicuri. In realtà la colpa è del fatto che mancano leggi nazionali che regolamentino bene la situazione… E quindi il bivaccare una notte è un qualcosa che esula dalle leggi scritte! Certo dove c’è confusione legale, si sa, sicurezze non ce ne sono… Ma come detto solitamente sono tolleranti già di per sé, in più sapere la legge aiuta noi a poter gestire al meglio le cose… E la legge non proibisce di bivaccare per una notte ( o forse dovremmo dire che non ne parla proprio? 😉 )
Per la Toscana avete ragione (colpa mia!) rimediamo prestissimo, scusate! (E il bello è che pure io vado in Toscana spesso! ahahaha)
Grazie per correzione! A presto
Simona dice
ECCO…. TOSCANA AGGIUNTA!
Insieme a Friuli e Lazio… Mancano ancora solo due regioni, pian piano mettiamo anche quelle! 😉
Davide dice
Buongiorno volevo sapere se si potesse campeggiare liberamente per una notte in trentino (zona Bolzano)… grazie
Simona dice
Buongiorno Davide!
Dobbiamo ancora terminare le due regioni, appena finito, ti avviso… Nel mentre però, immaginando che tu debba andarci a breve, usa le solite accortezze. E sfrutta bene il discorso del “bivacco” ovvero magari limitati a mettere la tenda solo di sera levandola al mattino, di modo da non rientrare legalmente parlando nel termine “campeggiare” (che prevede le 48 ore) e restando così nel discorso del bivacco.
Appena finiamo la regione, ti avviso.
Simona Scacheri dice
TRENTINO aggiunto… Buon campeggio! 😉
ELENA dice
Ciao vorrei tanto provare il campegio libero ma non conosco nesun posto in Trentino.POI aiutarmi…..Grazie….Elena.
Simona Scacheri dice
Ciao Elena!
Ho scritto il libro da cui prendo spunto, prova a partire da lì 😉
Mario dice
E quando dici libro ti riferisci a …. ?
Simona Scacheri dice
Ciao Mario!
Ti consiglio di andare nella sezione “praticità” o di scrivere “campeggio” nella ricerche, ti appariranno una serie di articoli che rispondono alle tue domande.
Il libro inoltre è questo: “Ma io spesso uso questa guida per trovare ispirazione e partire: Camminare in Italia: 59 escursioni / 96 giorni all’aperto / 1250 Km della Lonely Planet”
Tieni però presente che non ho mai fatto bivacco con i bimbi piccoli e quindi non so darti indicazioni a riguardo. Quelle sul campeggio in generale sì.
Mario dice
Quali accorgimenti per il fattore lupi/orsi/cinghiali (trentino-altoadige)? Accorgimenti particolari per il bivacco con i bimbi piccoli?
Francesco dice
ciao Simona hai per caso una lista dove è possibile campeggiare sulle spiagge del Salento?
Simona Scacheri dice
ciao Francesco! No, mi spiace… un po’ difficile creare elenchi di questo tipo visto che nel concreto ricordiamo sempre che non si può campeggiare, ma solo bivaccare.
Federico dice
Bellissimo articolo, ben scritto e soprattutto utilissimo,
mi aggiungo a davide nel fare pressione per veder pubblicato il trentino 😀 magari con un occhio alle sue magnifiche vette 😉
grazie veramente, sul web\in giro non si trovano informazioni a riguardo 🙂
Simona Scacheri dice
Grazie! E ok, chiedo subito all’avvocato Claudia di illuminarci 😉
PS: concordo con te, non ci sono e siccome io sono la prima a sognare di fare campeggio veramente libero… 😉
A presto, le scrivo!
Simona Scacheri dice
Ecco, TRENTINO pubblicato grazie a Claudia che ha fatto le ricerche, e la situazione non sembra neppure male! 😉
Uik dice
Ciao simona! Tutto ciò vale anche x le spiagge? E.. Riguardo al termine campeggio che significa un minimo di 48h.. Allora xkè si può lasciare la tenda piantata solo x la notte per non rientrare nel termine campeggio? Grazie!!!
Simona Scacheri dice
Ciao! Guarda la materia è complessa e confusa per questo ho chiesto a un’avvocata di darci una mano e dirci cosa dice la legge, ma come avrai letto… La legge stessa è confusa e da qui la necessità di “provarci”, a capire (e non solo!)
Il campeggio libero per quanto manchi di una legge nazionale, in realtà, in Italia NON è consentito, se mai tollerato… Per questo il discorso delle 48 ore e il fatto che serve essere accorti.
Nello specifico le spiagge quasi sempre hanno dei cartelli ben evidenti che vietano il campeggio. Essendo prese di assalto se no, lì è più facile trovare qualcuno che vi farà sloggiare… Anche se poi Claudia vi ha riportato tutte le leggi regione per regione quindi devi rileggere cosa dicono nello specifico.
Il discorso delle 48 ore è da intendersi così. Il campeggio libero in Italia è vietato. Sì. MA… la legge stessa fa confusione e intende con il termine campeggio una sosta che va OLTRE le 48 ore. Mentre se si resta SOTTO le 48 ore, si parla di bivacco e lì le cose sono quanto mai confuse.
Per questo consigliavo di montare se mai la tenda la sera e toglierla la mattina, di modo da non dare nell’occhio e non rientrare nelle 48 ore…
Vero che in teoria puoi stare anche con la tenda montata per 47 ore a livello legale, ma nel concreto come hai letto, la confusione c’è.
Ma in teoria sì, sotto le 48 ore non è considerato campeggio e quindi potresti stare e rientrare nel discorso bivacco! Io poi credo sempre che serva anche capire dove ci si trova, difficile generalizzare in questo caso… Neppure la legge c’è riuscita a essere unica! 😉
Che ne dici? Sono riuscita a spiegarmi? 😉
Uik dice
Molto chiara! Insomma.. proviamoci, ma col buonsenso di non “tirarcele addosso”! Grazie!
Simona Scacheri dice
😉
Maria Secco dice
ERRONEAMENTE riportate che nella Regione Veneto il campeggio è VIETATO in tutta la regione, facendo riferimento all’art. 12 L.R. 40/1984.
Faccio presente che detta L.R. fa riferimento nel titolo a NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONI DI PARCHI E RISERVE NATURAL REGIONALI, e che quindi l’ultimo paragrafo di detto art. 12 deve essere inteso come destinato a regolamentare SOLTANTO l’attività all’interno delle aree di riserva naturale.. Questo divieto generale di cui fate riferimento potrebbe costituire un abuso normativo o un’errata applicazione di Legge.
E’ ora di farla finita con le interpretazioni estensive ad uso ed abuso delle LOBBY Turistiche che limitano il diritto Costituzionale della libertà di movimento dei cittadini, stabilito dall’art. 16, arrivando a vietare anche la sosta di caravan e roulotte su terreni privati., con ordinanze sindacali, che con la scusa di motivi di sicurezza ed igiene spesso non rispettono i principi generali dell’ordinamento.
Secco dott.ssa Maria (Dottore in Scienze Politiche)
Paola dice
Ciao,mi sapresti dire se in liguria c’è una legge regionale riguardante il campeggio libero? grazie
Simona Scacheri dice
Ciao Paola, per ora no, appena poi Claudia potrà andare avanti nelle ricerche aggiungerò il pezzo! 😉
Mimmo dice
Innanzitutto grazie delle preziose informazioni, ho girato in moto Sicilia e Calabria sempre montando la tenda la sera sulla spiaggia e smontandola il mattino dopo sul presto e al momento non ho avuto problemi. Specifico di essere sempre stato molto attento a montare la tenda non molto in vista. La mia domanda è molto semplice nel caso di contestazione degli organi competenti, e adattamento cosa bisogna far presente ai “contestatori” la differenza tra bivacco e campeggio? ho letto che la Sardegna vieta il campeggio libero, intendendo l’anno prossimo di andarci qualcuno ha avuto esperienza in merito? Grazie è un saluto a tutti Mimmo da napoli
Simona Scacheri dice
Ciao Mimmo! Ottimi consigli i tuoi.
In merito alla tua domanda chiederò alla splendida avvocata autrice di questo post, io stessa non saprei dirti visto che per fortuna non mi è ancora capitato, ma so di diverse esperienze in cui i poliziotti stessi consapevoli anche della confusione sull’argomento si limitano a far spostare o sloggiare senza grandi invasioni o disturbi…
Come detto, è comunque piuttosto ben tollerato per ora 😉
Alla prossima e grazie mille per aver condiviso la tua esperienza, credo che possa essere utile per tutti noi farlo!
Simona Scacheri dice
Aggiunta Liguria! Finalmente le leggi in tutta Italia 😉
leonardo dice
finalmente leggi complimenti mi pare giusto esserecontenti che ci siano delle leggi anche se si puo bivaccare sperduti in un bosco o no… tra un po ci daranno anche leggi su come pulirci il naso poi saremo contenti.,… cosi avete reso anche la natura un posto civilizzato e burocratizzato .. MA CHE BELLO!!
Simona Scacheri dice
Ahahahah.. .Ma noooo! Scusa Leonardo, intendevo solo: finalmente trovate l’elenco completo delle leggi nazionali (all’inizio questo post parlava solo di alcune regioni)… Nessuno festeggia che ci siano leggi in materia di campeggio 😉
Antò dice
ma scusate…. allora basta cambiare parcheggio ogni 2 giorni anche a poche centinaia di metri per non essere nelle grinfie della burocrazia. O sbaglio?
Simona Scacheri dice
eh non è così semplice. Il bivacco prevede che ti sistemi dopo l’ora del tramonto, e togli le tende la mattina! Questo è il metodo migliore per non essere burocratizzato!
alex dice
Ciao a tutti cercavo spiagge o campeggi liberi in toscana , ma anche in altre zone d Italia…sapreste indicarmele , quest’anno dovrei fare molto mare e non ho abbastanza soldi x permettermi un albergo o campeggio…..
valentina dice
Ciao, sto raccogliendo informazioni sul campeggio libero sull’isola Palmaria, so che accoglie spesso campi scout e mi chiedevo se fosse possibile campeggiare o quantomeno bivaccare, essendo riserva naturale sarà anche sorvegliato.
Qualcuno ha sperimentato o può darmi qualche preziosa informazione?
Grazie
valentina
Alice dice
Ciao non so se la mia risposta arriverà per tempo ma ci provo.
Sono di La Spezia.
Sull’Isola palmaria è vietato campeggiare ed accendere fuori.
Essendo un isola molto rigogliosa e verde basta spostarsi dalla zona spiaggia, trovare una piazzola ben nascosta tra i pini e nessuno verrà a controllare.
Non credo ci siano guardie forestali.
Sull’isola palmaria vigila solamente la guardia costiera.
Se non si attira attenzione ben visibile dal mare sei a cavallo.
Spero di essere stata utile.
Buona permanenza
Alice
Axel dice
Ciao, io ed dei amici volevamo partire da Appiano( in altoadige ) ed andare a piedi fino al lago di garda, dormendo nell bosco, mi puoi dare dei consigli dalla parte legale?
Axel dice
Ciao, io ed dei amici volevamo partire da Appiano( in altoadige ) ed andare a piedi fino al lago di garda, dormendo nell bosco, mi puoi dare dei consigli dalla parte legale?
Simona Scacheri dice
Ciao!
Tutto quanto concerne la parte legale in merito al campeggio libero è già presente nell’articolo, non abbiamo cose da aggiungere. Quello è quanto dice la legge regione per regione 😉
nicola dice
Ciao! stavo pensando di visitare le 5 terre in liguria, oltre a quello che ho letto sai più nello specifico se è possibile pernottare liberamente in queste zone? pensavo comunque di soffermarmi non piu di una notte per tappa.
Grazie
Nicola
Simona Scacheri dice
ciao, mi spiace ma altri dettagli oltre a quelli legali e “di prassi” che ho scritto nell’altro pezzo… non li saprei dire 😉
“Liberamente” come hai letto, non è possibile. Con degli accorgimenti, sì. 😉
Ufficio turismo comune di ancona dice
spiacente ma la legge Regione Marche n° 35/2006 non esiste!!
Simona Scacheri dice
Ciao!
E quindi? Cosa si intende? Essendo il commento firmato dall’ufficio del turismo mi aspetto un commento un po’ più esplicativo 😉
E’ sbagliato il numero della legge citato? (In realtà io ho visto che esistere esiste una legge regionale marche n°35/2006, poi però non sono in grado capire se sia la stessa citata dall’avvocata Claudia Cimato o di che si parli… il burocratese non lo capisco).
Oppure è proprio sbagliato il testo riportato?
Se ci sono delle correzioni che ci sapete dare, ben venga! E grazie 😉
Gariele dice
ho controllato le leggi emanate nel 2006 e sono 22 quindi la legge n° 35 sarà di un alto anno
Gariele dice
ho controllato le leggi emanate nel 2006 e sono 22 quindi la legge n° 35 sarà di un alto anno
riferimento alle leggi della regione marche:norme.marche.it
Alice dice
Ciao.
Ho visto che per la Sardegna non si parla di campeggio ma di occupazione del suolo pubblico.
Deduco quindi siiano riusciti a comprendere anche il bivacco o per 1 notte non ci sono problemi??
leonardo dice
Direi che la cosa piu grave è che ancora ci chiediamo se e quale sia la legge in riguardo… cioe ma puo esistere una legge per autorizzarmi a bivaccare in un bosco? e la follia piu totale…, non ci dovrebbe proprio essere legge a tal proposito la natura non puo essere oggetto di eccessiva regolamentazione, il bosco e territorio di ogni essere vivente e io dovrei essere libero e felice di fare quello che voglio… se vengo sorpreso a sporcare o a creare problemi allora e giusto che venga perseguito, Ma no che si fa una legge a priori cosi pure la natura diventa una cagata di gabbia sociale soggetta a leggi e regolamenti….. quando vivremo in un mondo totalmente uguale a una grande macchina poi ne riparleremo
Simona Scacheri dice
Capisco appieno quanto dici, e ti dirò di più… Sono d’accordo! Ammiro da impazzire la Scozia che permette il campeggio libero, lo regolamenta, ma è del tutto legale e autorizzato. Anche se mi rendo conto che sia davvero essenziale che i campeggiatori siano rispettosi! Accorti e informati!!!
… Ma resta il fatto che ad oggi le leggi ci sono, e quindi meglio conoscerle. L’informazione è alla base della libertà, la propria.
nayomi dice
per quanto riguarda palanzone (di fagetto lario) ? possibile fare campeggio libero ?
vittorio dice
..e il Molise?
Simona Scacheri dice
Chiederò alla bravissima avvocatessa e ti farò sapere 😉
Valentin dice
In veneto si puo dormire con la tenda in spiaggia?mare cavallino treporti
Max dice
Ma dopo che si è parlato dei regolamenti è possibile anche conoscere le sanzioni o multe o come le si vogliano chiamare cui si può incorrere ?
Grazie
Simona Scacheri dice
ciao Max!
Mi spiace ma sono materia legale che non rientra nelle nostre competenze… Abbiamo solo cercato di fare chiarezza sul tema, ma le multe e le sanzioni variano da comune a comune e noi, non le conosciamo (anche perché per fortuna come detto… se le cose si fanno per bene, non le abbiamo mai prese).
Luca. dice
Grazie per l’articolo: ha sciolto molti dei dubbi che avevo!
Saluti,
Simona Scacheri dice
Bene! 🙂
assunta dice
Salve, relativamente alla SARDEGNA si riporta quanto segue:
Con Ordinanza Regionale del 13/06/2014 la Regione Sardegna ha stabilito all’art. 3 lettera D il divieto di occupazione del suolo per Camper, Caravan e tende al di fuori delle aree appositamente previste e/o i campeggi autorizzati
Vedi art.3 lettera d
ART. 3 PRESCRIZIONI ESTESE ALL’INTERO TERRITORIO DELLA SARDEGNA SULL’USO DELLE SPIAGGE
E DEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI
Sulle spiagge e negli specchi acquei
E’ VIETATO
d) campeggiare con roulotte, camper, tende da campeggio o altre attrezzature simili;
Quindi il divieto riguarda solo la parte di demanio marittimo e non esclude la possibilità di campeggio libero su terreno privato recintato con mezzo dotato di servizi igienici autonomi?
Alessio C. dice
Non solo. Scrive campeggiare, ergo il bivacco dovrebbe essere consentito, giusto??
Mirko Finocchi dice
Buon giorno,
Mi chiamo Mirko Finocchi e vorrei aiuto per capire meglio la situazione “bicacco” per necessità relativa alla pesca sportiva nei parchi con zone a regime speciale dove la pesca notturna è permessa.
In breve, montare una tenda come riparo notturno, mai di giorno, è permesso? può rientrare nella categoria bivacco? o il bivacco ha altre specifiche?
Specificatamente il Parco è “Parco Laghi Brasimone Suviane in provincia di Bologna
Grazie anticipatamente
Alessio C. dice
Ciao. Post utilissimo e che mi aiuterà sicuramente in futuro. Mi chiedevo se, per rendere anche più chiaro a noi “profani” del diritto, fosse possibile mettere una o due righe di recap al fine di ogni regione dove la legislatura è confusa, che renda più chiaro e che confermi in termini più facili quello che è scritto in precedenza con termini legali.